La disciplina normativa dell'internal dealing
A decorrere dal 1° aprile 2006 la disciplina dell'internal dealing - ossia della trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto azioni di società quotate e strumenti finanziari ad esse collegati compiute da esponenti aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate - ha subito una profonda modifica per effetto del recepimento della normativa comunitaria in materia di market abuse ad opera della "Legge comunitaria" 2004 (Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha integrato le disposizioni dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza) e dell'entrata in vigore della normativa secondaria dettata dalla Consob (contenuta negli articoli da 152-sexies a 152-octies nonché nell'allegato 6 del c.d. Regolamento Emittenti).
La precedente disciplina regolamentare dell'internal dealing - Il Codice di comportamento del Gruppo Enel
La nuova disciplina di fonte comunitaria ha sostituito quella in precedenza contenuta dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (per brevità, Regolamento di Borsa Italiana) e nelle relative Istruzioni, che con effetto dal 1° gennaio 2003 aveva regolato tale materia.
Dal 1° aprile 2006 risulta quindi venuta meno anche l'applicabilità del codice di comportamento del Gruppo Enel in materia di internal dealing, adottato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nella seduta del 12 dicembre 2002 in attuazione della disciplina contenuta nel Regolamento di Borsa Italiana.
Operazioni soggette alla vigente disciplina e suoi destinatari
La vigente disciplina in materia di internal dealing trova pertanto diretta applicazione in ambito Enel alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni Enel, Endesa ed Enel Green Power ovvero di strumenti finanziari ad esse collegati compiute da "soggetti rilevanti". In tale ultima categoria rientrano gli azionisti in possesso di almeno il 10% del capitale di Enel S.p.A., gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Enel S.p.A., gli Amministratori della controllata spagnola Endesa S.A., nonché (ad oggi) ulteriori 28 posizioni dirigenziali individuate in ambito aziendale in base alla normativa di riferimento (ed indicate unitamente ai nominativi degli Amministratori e dei Sindaci sopra indicati nell'allegato elenco) in quanto aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e titolate ad adottare decisioni di gestione suscettibili di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Enel.
La soglia di rilevanza delle operazioni soggette alla vigente disciplina
Gli obblighi di trasparenza non trovano applicazione nel caso di operazioni, anche se compiute da persone strettamente legate ai "soggetti rilevanti", il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno.
Successivamente ad ogni comunicazione di cui sopra, sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni il cui importo complessivo raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno.
I blocking periods
Nell'emanare le misure di attuazione in ambito aziendale della nuova normativa di riferimento in materia, il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ha ritenuto opportuno prevedere l'obbligo di astensione per i "soggetti rilevanti" (diversi dagli azionisti in possesso di una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale di Enel S.p.A.) dall'effettuare operazioni soggette alla disciplina dell'internal dealing durante due blocking periods della durata indicativa di un mese ciascuno, collocati a ridosso dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione. Tale iniziativa del Consiglio di Amministrazione è stata ispirata dalla volontà di innalzare gli standard di governance della Società rispetto alla normativa di riferimento, mantenendo in vigore una previsione già contenuta nel Dealing Code del Gruppo Enel ed intesa a prevenire il compimento di operazioni da parte dei "soggetti rilevanti" che il mercato potrebbe percepire come sospette, in quanto effettuate durante periodi dell'anno particolarmente delicati per l'informativa societaria.
Le operazioni effettuate a decorrere dal 1° aprile 2006
Secondo quanto raccomandato dalla Consob, vengono quindi di seguito riportate le operazioni soggette alla disciplina dell'internal dealing comunicate da parte di Enel al mercato ed effettuate a decorrere dal 1° aprile 2006 dai "soggetti rilevanti" individuati in ambito Enel e dalle persone ad essi strettamente legate.