Il raggruppamento di azioni Enel è stato deliberato dall’Assemblea straordinaria del 25 maggio 2001 (con effetto dal 9 luglio 2001). Tale operazione si è articolata attraverso i seguenti passaggi: (I) ridenominazione del capitale sociale in euro mediante la procedura “ordinaria” contemplata dall’art. 17, comma 6, del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213; conseguentemente il valore nominale delle azioni è stato portato da Lire 1.000 alla misura di 0,5 Euro (pari a Lire 968,135), con una riduzione del valore nominale di ciascuna azione pari a Lire 31,865. Tenuto conto che il capitale sociale dell’Enel ante ridenominazione risultava pari a Lire 12.126.150.379.000, l’operazione di ridenominazione ha comportato una riduzione del capitale stesso per Lire 386.399.781.827 (pari ad una percentuale di circa il 3,2%, e, quindi, inferiore al limite del 5% fissato dal citato articolo 17, comma 6, del Decreto Legislativo n. 213/98), il cui importo, in base alla descritta procedura, è stato imputato alla “riserva legale”; (II) raggruppamento delle azioni del valore nominale di 0,5 Euro in azioni del valore nominale di 1 Euro, godimento regolare, secondo il rapporto di un’azione del valore nominale di 1 Euro ogni due azioni del valore nominale di 0,5 Euro; (III) al fine di disporre di un numero pari di azioni da raggruppare secondo le modalità sopra indicate, la deliberazione assembleare ha previsto anche di procedere all’acquisto di una azione propria ed al conseguente suo annullamento, a norma del citato articolo 17, comma 6, del Decreto Legislativo n. 213/98. In tal modo risulta dimezzato il numero delle azioni costitutive il capitale sociale, che, alla data del 9 luglio 2001, è passato - tenuto conto anche dell’annullamento di una azione propria - da n. 12.126.150.379 a n. 6.063.075.189. L’operazione ha mutato solamente il rapporto tra le azioni prima e dopo il raggruppamento ma non il controvalore della quantità di titoli posseduti dall’Investitore.