Ai sensi dell’art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, possono chiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Sono legittimati a presentare richiesta di integrazione dell’ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento approvato con provvedimento congiunto della Banca d’Italia e della Consob in data 22 febbraio 2008.
Esse possono essere trasmesse alla Società:
a mezzo posta, al seguente indirizzo:
ENEL S.p.A.
Legal and Corporate Affairs – Rif. “Integrazione ordine del giorno”
Viale Regina Margherita 137
00198 Roma
ovvero
via fax, al n. 06 8305 50 28
ovvero
in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica integrazioneodg@enel.com
La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione inviate via fax o a mezzo posta elettronica che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili.
Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla domanda di integrazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.