Una procedura di risoluzione delle controversie paritetica e basata
sull'adesione volontaria delle parti, che offre la possibilità concreta di
raggiungere rapidamente e direttamente un accordo amichevole, senza dover
ricorrere alla giustizia ordinaria.
Possono usufruire della conciliazione:
- Tutti i clienti di Enel Servizio Elettrico e di Enel Energia, con un
contratto per uso domestico o condominiale con una potenza impegnata fino a 15
kW.
- Tutti i clienti del gas con un consumo annuo fino a 50.000 metri cubi.
- Per avviare la procedura di conciliazione i clienti non soddisfatti, dopo
avere inviato un reclamo scritto, potranno rivolgersi a una delle Associazioni
dei Consumatori che hanno aderito all'accordo.
Le tipologie di controversie sono:
- Gestione della riduzione della potenza o sospensione della fornitura per
contestata morosità del Cliente
- Fatture di importi elevati e anomale rispetto alla media degli importi
fatturati al Cliente entro gli ultimi due anni
- Ricostruzione dei consumi da accettato malfunzionamento del contatore,
ossia in assenza di verifica metrica del contatore
- Consumi presunti in acconto elevati e anomali rispetto alla media dei
consumi
- Gestione della rateizzazione per bollette particolarmente elevate, anche se
non di conguaglio
- Gestione della rateizzazione e dei rimborsi per bollette di conguaglio
- Rifatturazioni, ossia gestione della rateizzazione e dei rimborsi in
seguito al ricalcolo di fatture errate
- Doppia fatturazione
Una Commissione di Conciliazione paritetica, dopo aver verificato la
procedibilità della domanda di conciliazione, esaminerà il caso; tale
Commissione è composta da due conciliatori, uno nominato da Enel e uno nominato
dalla Associazione dei Consumatori attraverso la quale il cliente ha presentato
la domanda di conciliazione. I conciliatori cercheranno, nel minor tempo
possibile, di proporre al cliente una soluzione corrispondente alla richiesta
oggetto di conciliazione. Qualora il cliente si ritenga soddisfatto della
soluzione proposta, firmerà il verbale di conciliazione redatto dai
conciliatori, che ha efficacia di accordo transattivo (ai sensi degli artt.
1965 e seguenti del Cod. Civ.). In questo caso quindi la procedura si conclude
con il raggiungimento dell'accordo. Se, invece, i conciliatori non raggiungono
un accordo o il cliente non accetta la soluzione proposta, i conciliatori
redigeranno e firmeranno il verbale di mancata conciliazione. In questo caso il
cliente potrà rivolgersi alla giustizia ordinaria.
Per individuare la sede dell'Associazione dei Consumatori più vicina alla
quale rivolgersi in questi casi, basterà collegarsi al sito www.enel.it/conciliazione o
ai siti delle Associazioni dei Consumatori firmatarie dell'accordo.