Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 25.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale di Enel S.p.A. è costituito da tre Sindaci effettivi, nominati dall'Assemblea; l'Assemblea nomina altresì tre Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi (con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica). I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Tanto i Sindaci effettivi quanto i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, in conformità con quanto previsto dagli artt. 148 e 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 25 dello Statuto sociale.

 

Legittimazione alla presentazione delle liste

Le liste di candidati possono essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota minima di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento (ossia, almeno lo 0,5% del capitale sociale di Enel S.p.A.); la titolarità della quota minima di partecipazione al capitale della Società necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'art. 25 dello Statuto sociale.

 

Predisposizione delle liste

Le liste devono essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; all'interno di ciascuna delle predette sezioni, i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti da eleggere (ovverosia in numero non superiore a tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti).

Ai sensi dell'art. 25.2 dello Statuto sociale, il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tutti i candidati devono inoltre essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Come precisato dall'art. 25.1 dello Statuto sociale, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), di tale Decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie e i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete.

Per quanto riguarda i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il Collegio Sindacale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e agli artt. 144-duodecies e ss. del Regolamento Emittenti (approvato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971).

 

Deposito delle liste

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a cura degli Azionisti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (i.e. il 1° maggio 2016), esso sarà posticipato di un giorno, con scadenza al 2 maggio 2016. Per il deposito delle liste dovranno essere seguite le seguenti modalità: 

  • mediante consegna a mani della relativa documentazione presso gli uffici della Funzione Legal and Corporate Affairs di Enel S.p.A., in Viale Regina Margherita n. 137 - 00198 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00;
  • attraverso invio all'indirizzo di posta elettronica listecollegiosindacale@enel.com
  • via fax al numero 06.83055028, indicando come riferimento "Deposito liste Collegio Sindacale".


In occasione del deposito delle liste devono essere fornite informazioni che consentano l'identificazione di coloro che procedono alla relativa presentazione.

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione per il deposito delle liste un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Il titolare del trattamento, Enel S.p.A., tratterà i dati personali forniti ai soli fini, di volta in volta, necessari per le finalità indicate nella presente sezione del sito internet in relazione all'Assemblea.

Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità indicate nella presente sezione del sito internet. Il mancato conferimento dei suddetti dati personali potrebbe comportare l'impossibilità di dare corso alle richieste di volta in volta avanzate. Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici (atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi), nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Decreto Legislativo n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati conferiti saranno conservati per un periodo di 36 mesi e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo che in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. È espressamente consentita al titolare la comunicazione dei dati personali a Computershare S.p.A. (che tratterà i dati personali comunicati in qualità di responsabile del trattamento) al fine di dare correttamente corso all'esercizio dei diritti previsti nella presente sezione del sito internet, in relazione all'Assemblea.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Funzione Legal and Corporate Affairs, domiciliato presso la sede legale di Enel S.p.A., al quale in ogni momento potrà esser chiesta, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, (i) la conferma dell'esistenza dei dati medesimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale disposizione (origine, finalità e logica del trattamento ed estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'esercizio dei diritti previsti nella presente sezione, secondo le modalità ivi richiamate, ‪implica il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi. ​

Le liste devono essere corredate da:

  • una dichiarazione da parte dei soci che le presentano contenente le informazioni relative all'identità dei medesimi e l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta. La comunicazione attestante la titolarità della suddetta partecipazione potrà pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 5 maggio 2016);
  • una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, che tenga conto anche delle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Si segnala a tale riguardo che la Società risulta soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, risultando titolare del 23,585% del capitale sociale, dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria della Società (pur non esercitando su quest'ultima alcuna attività di direzione e coordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 6 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società); e
  • un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.


Considerato inoltre che – ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile – al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si invita a voler fornire, unitamente alle liste, le dichiarazioni dei candidati attestanti il rispetto dei limiti sopra ricordati nonché adeguate informazioni, nell'ambito dei curricula vitae, relative agli incarichi di amministrazione e controllo da questi ricoperti in altre società, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare.

Si segnala che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (2 maggio 2016) – sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi del richiamato art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, il termine di presentazione delle liste, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data, e precisamente sino alle ore 17:00 del 5 maggio 2016. Il rispetto del predetto orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli azionisti nel termine previsto dall'art. 144-octiesdel Regolamento Emittenti, che parimenti giunge a scadenza in data 5 maggio 2016 (come indicato nel successivo paragrafo relativo alla "Pubblicazione delle liste"). Si rammenta che, in tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta della metà e sarà dunque pari allo 0,25% del capitale sociale.

 

Pubblicazione delle liste

Ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti, le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e nella presente sezione del sito internet, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 5 maggio 2016) corredate:

  • dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  • dalla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Emittenti con questi ultimi;
  • da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
  • dalla dichiarazione dei candidati con la quale questi ultimi attestano il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge. ​

Lista di candidati alla carica di amministratore presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

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Lista di candidati alla carica di amministratore presentata da investitori istituzionali

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