IL MINISTERO DELL’INDUSTRIA SPAGNOLO HA ACCOLTO IN PARTE IL RICORSO DI ENEL E ACCIONA CONTRO ALCUNE CONDIZIONI IMPOSTE DALLA CNE ALL’OPA SU ENDESA

Roma, 23 Ottobre 2007 – Il Ministero dell’Industria, Turismo e Commercio spagnolo ha notificato ieri l’accoglimento parziale del ricorso amministrativo presentato da Enel Energy Europe S.r.l. (EEE) e Acciona S.A. (Acciona) il 3 Agosto 2007. Tale ricorso era stato presentato contro alcune delle 12 condizioni poste da una deliberazione approvata il 4 luglio 2007 dal consiglio di amministrazione della Commissione Nazionale per l’Energia spagnola (CNE) in merito all’acquisizione del capitale di Endesa per mezzo dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) di recente completata dai ricorrenti.

A seguito della decisione del Ministero dell’Industria, Turismo e Commercio, l’autorizzazione amministrativa all’OPA su Endesa lanciata da EEE e Acciona rimane soggetta alle seguenti condizioni:

“UNO. Enel e Acciona manterranno Endesa come impresa autonoma con piena responsabilità operativa nel perseguire il proprio piano industriale, e, in qualità di capofila del proprio gruppo, ne garantiranno il mantenimento in Spagna del marchio, della sede sociale, del consiglio di amministrazione e del top management, nonché, più in generale, dei centri decisionali.

DUE. I ricorrenti devono mantenere Endesa adeguatamente capitalizzata. A tal fine, il Gruppo Endesa deve mantenere un rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA inferiore a 5,25 per un periodo di tre anni dopo l’acquisto del controllo di Endesa da parte dei ricorrenti. I ricorrenti devono comprovare il rispetto del suddetto rapporto alla CNE con cadenza trimestrale.

TRE. Enel e Acciona adotteranno e realizzeranno, attraverso il controllo di Endesa, tutti gli investimenti nelle attività regolate nei settori del trasporto e della distribuzione di gas e di energia elettrica, previste: (1) negli ultimi piani di investimento resi pubblici da Endesa per il periodo 2007-2011, cui si riferisce la presente decisione; (2) nel documento denominato “Piani per i settori del gas e dell’energia elettrica. Sviluppo delle reti di trasporto nel periodo 2002-2012” (“Planificaciòn de los sectores de gas y de electricidad. Desarrollo de las redes de transporte 2002-2012”), approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato al Parlamento; nonché (3) nel “Rapporto generale sulla domanda di energia elettrica e di gas naturale e su come soddisfarla” (“Informe Marco sobre la demanda de energia elèctrica y gas natural y su copertura”) della CNE.

Tali impegni non precludono peraltro l’eventuale adeguamento, opportunamente motivato, dei piani di investimento di Endesa alle condizioni regolatorie, nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Durante il periodo 2007-2011, le società del Gruppo Endesa impegnate in attività regolate potranno pagare dividendi solo quando le risorse generate dalle stesse (definite come flussi di cassa o utile netto annuale incrementato degli oneri di ammortamento) risultino sufficienti a soddisfare sia gli impegni di investimento sia i rimborsi di debito previsti nel periodo considerato.

QUATTRO. Date le speciali caratteristiche che rivestono gli asset nucleari sotto il profilo della sicurezza pubblica, Enel e Acciona, nell’esercizio del controllo di Endesa, devono impegnarsi ad osservare e a mantenere invariati gli obblighi e i regolamenti in vigore in materia di produzione da fonte nucleare, garantendo in particolare il rispetto di codici e accordi con gli altri partner per la gestione in sicurezza delle centrali nucleari e per la fornitura di uranio. A tal fine, Enel e Acciona devono comunicare con cadenza annuale alla CNE ogni tipo di incidente verificatosi durante la fase della produzione.

CINQUE. Enel e Acciona devono assicurare che, per un periodo di cinque anni dall’acquisizione di Endesa, il consumo annuale complessivo di carbone nazionale da parte di ogni centrale elettrica di Endesa che attualmente è alimentata con tale tipo di carbone non sia inferiore ai volumi annuali aggregati il cui consumo da parte di tali impianti è previsto dal Piano Nazionale dell’Industria Mineraria per il periodo 2006-2012, nella misura in cui le condizioni e le circostanze attuali rimangono invariate.

SEI. Enel e Acciona manterranno nel Gruppo Endesa, per un periodo di cinque anni dal conseguimento del controllo di Endesa, le società che attualmente gestiscono gli asset di generazione, trasporto e distribuzione di elettricità nelle isole e nelle aree extra-peninsulari.

SETTE. La CNE può chiedere che il Governo, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 10 della Legge n. 54 del 27 Novembre 1997 e dall’articolo 101 della Legge n. 34 del 7 Ottobre 1998, adotti le misure previste da tali provvedimenti volte ad assicurare la fornitura di energia elettrica in situazioni di emergenza dovute ad una carenza di elettricità o al rischio che tale carenza si verifichi, o in caso di insufficiente approvvigionamento di una o più fonti di energia”.      

Microsoft Word - Condizioni CNE.doc

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