Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 14.3 dello Statuto Sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti mediante il sistema del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione uscente si astiene dal presentare una propria lista di candidati poiché, in considerazione della attuale composizione della compagine sociale, non si riscontrano difficoltà per gli azionisti a predisporre proprie candidature; esso ha tuttavia formulato, su proposta del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, appositi orientamenti sulla dimensione e sulla composizione del Consiglio di prossima nomina, in attuazione di quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Tali orientamenti sono consultabili nel documento "Orientamenti su dimensione e componenti del CdA".

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore possono essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota minima di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento (ossia lo 0,5% del capitale sociale).

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale della Società necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'art. 14 dello Statuto Sociale.

 

Predisposizione delle liste

  • I candidati devono essere elencati nelle liste mediante un numero progressivo
  • ciascuna lista dovrà includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire i requisiti di indipendenza applicabili ai sindaci di società con azioni quotate), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista
  • le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo tale da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto almeno per un quinto da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. A tal fine, uno dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della lista deve essere collocato in uno dei primi due posti della lista stessa;
  • ai sensi dell'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli amministratori di società con azioni quotate devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate, attualmente disciplinati dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000
  • essendo l'Enel S.p.A. soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i candidati alla carica di Amministratore dovranno inoltre possedere i requisiti di onorabilità individuati dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari
  • In caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, l'art. 14.5 dello Statuto Sociale contempla un meccanismo di cooptazione vincolata in base al quale è previsto, ove possibile, il subentro dei candidati non eletti che risultano inseriti nella medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati
  • la Società ha adottato specifici orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. Scarica il documento "Orientamenti sul numero massimo di incarichi degli amministratori".

     

Deposito delle liste

Le liste, corredate della necessaria documentazione richiesta, devono essere depositate a cura degli azionisti presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ovverosia entro il 28 aprile 2014).

Tale deposito dovrà essere effettuato mediante:

  • consegna a mani della relativa documentazione presso gli uffici di ENEL S.p.a. Legal and Corporate Affairs, in Viale Regina Margherita n. 137, 00198 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00; ovvero
  • la presente sezione del sito attraverso invio all'indirizzo di posta elettronica listecda@enel.com

 

ovvero

  • via fax al numero 06 83055028.

 

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata via fax o a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.
Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione per il deposito delle liste un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Il titolare del trattamento, Enel S.p.A., tratterà i dati personali forniti ai soli fini, di volta in volta, necessari per le finalità indicate nella presente sezione del sito internet in relazione all'Assemblea.

Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità indicate nella presente sezione del sito internet. Il mancato conferimento dei suddetti dati personali potrebbe comportare l'impossibilità di dare corso alle richieste di volta in volta avanzate. Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici (atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi), nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Decreto Legislativo n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati conferiti saranno conservati per un periodo di 36 mesi e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo che in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. È espressamente consentita al titolare la comunicazione dei dati personali a Computershare S.p.A. (che tratterà i dati personali comunicati in qualità di responsabile del trattamento) al fine di dare correttamente corso all'esercizio dei diritti previsti nella presente sezione del sito internet, in relazione all'Assemblea.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Funzione Legal and Corporate Affairs, domiciliato presso la sede legale di Enel S.p.A., al quale in ogni momento potrà esser chiesta, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, (i) la conferma dell'esistenza dei dati medesimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale disposizione (origine, finalità e logica del trattamento ed estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'esercizio dei diritti previsti nella presente sezione, secondo le modalità ivi richiamate, ‪implica il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi. ​

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto Sociale per le rispettive cariche, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 144-octies, comma 1, lett. b), della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971.

Si ricorda altresì che la Consob, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha raccomandato ai soci che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione di depositare unitamente alla lista una dichiarazione "che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Decreto", specificando, ove esistenti, le relazioni significative con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.

Si segnala a tale riguardo che, in base alle comunicazioni di cui all'art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Società risulta soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, risultando titolare del 31,24% del capitale sociale, dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria della Società (pur non esercitando su quest'ultima alcuna attività di direzione e coordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 6 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società).

Si segnala, inoltre, che il Codice di Autodisciplina raccomanda che le liste siano accompagnate dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del medesimo Codice.

Tenuto conto che, su proposta formulata dal socio Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la presente Assemblea è chiamata a deliberare in parte straordinaria in merito all'introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si invitano gli azionisti a corredare le liste anche da una dichiarazione con la quale i singoli candidati attestino il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla clausola stessa. I suddetti requisiti sono dettagliatamente descritti nella relazione predisposta dal socio Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In occasione del deposito delle liste, dovranno essere altresì fornite informazioni che consentano l'identificazione di coloro che procedono alla relativa presentazione.

In particolare, la titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste (0,5% del capitale sociale) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La relativa certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste e purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 2 maggio 2014).

 

Pubblicazione delle liste

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e nella presente sezione del sito internet, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 2 maggio 2014) corredate:

  • da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
  • dalla dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire i requisiti applicabili ai sindaci di società con azioni quotate);
  • dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione al capitale sociale da essi complessivamente detenuta.

Si ricorda infine che, ai sensi dello Statuto Sociale, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse.​​

Lista di candidati alla carica di amministratore presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

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Proposta dell'azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze sui compensi per il CdA

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Lista di candidati alla carica di amministratore presentata da investitori istituzionali (allegato 1)

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Lista di candidati alla carica di amministratore presentata da investitori istituzionali (allegato 2)

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Lista di candidati alla carica di amministratore presentata da investitori istituzionali (allegato 3)

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